Affidamento di 120 concessioni per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici ai sensi della L. 28.12.2015, n. 208, art 1, co. 935 attraverso l'attivazione della rete a distanza e la relativa conduzione. L'affidamento in concessione è subordinato al versamento, all'atto della comunicazione di superamento della verifica dei requisiti, di un corrispettivo una tantum, pari a 200 000,00 EUR (duecentomila/00). La concessione ha durata fino al 31.12.2022. Il candidato è tenuto ad allegare alla domanda di partecipazione idonea documentazione comprovante la prestazione della garanzia provvisoria costituita in numerario od in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore di ADM, ovvero attraverso fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da una o più banche, istituti di credito o aziende di assicurazione, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, nella forma della garanzia autonoma rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta, ogni eccezione rimossa e con espressa rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile nonché con previsione dell’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della garanzia provvisoria deve essere pari a 100 000,00 EUR (centomila/00) cioè pari alla metà del contributo dovuto per l'affidamento della concessione a norma dell'art.1, co. 935, della L. n. 208 del 2015. La garanzia provvisoria deve avere efficacia e validità per un periodo di un anno dalla presentazione della domanda e deve essere rinnovata, qualora la stipula della convenzione non avvenga entro il detto termine, fino alla data della stipula medesima. ADM, avvalendosi di una apposita Commissione di selezione, nominata con provvedimento successivo, verifica l'esistenza della documentazione nonché il possesso dei requisiti richiesti e l'adempimento delle condizioni e degli oneri prescritti. Tutte le domande prodotte saranno esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione fino alla concorrenza del numero di 120. In caso di incompletezza della domanda, ovvero della relativa documentazione, si applica quanto previsto dall'articolo 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50 del 2016 fermo restando l'ordine cronologico assegnato alla domanda. Le domande saranno presentate in plichi chiusi;le modalità di apertura saranno rese note sul sito, scaduti i termini L'affidamento in concessione può avvenire solo nei confronti di società di capitali. In sede di presentazione della domanda di partecipazione le imprese individuali, le società di persone, le società costituende, i consorzi e le società consortili di persone devono espressamente obbligarsi a costituirsi o trasformarsi in società di capitali avente la sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo prima della sottoscrizione della convenzione. La costituzione o la trasformazione nella stessa società di capitali costituisce condizione essenziale alla sottoscrizione della convenzione. I soggetti già costituiti in forma di società di capitali devono stabilire la loro sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione della relativa convenzione. In caso di inadempimento, oltre a procedere all'esclusione dall'affidamento della concessione, ADM provvederà anche ad escutere la cauzione provvisoria presentata per la partecipazione alla procedura di affidamento in concessione. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il candidato assume gli obblighi elencati nell'articolo 24, comma 17, della legge 7.7.2009, n. 88.