Informazioni complementari
1) l'appalto è indetto in attuazione della determinazione dirigenziale n.839 del 13/04/2022;
2) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016;
3) ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016 l'aggiudicatario deve costituire, con le modalità di cui all'art. 93 comma 2 e 3, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale;
4) la stazione appaltante applica le disposizioni di cui all'art. 110 comma 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016;
5) il concorrente deve indicare, nel Documento di gara unico europeo, Parte II, lettera D le prestazioni che intende subappaltare. Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni nonchè la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera;
6) l'Amministrazione, sulla base delle disposizioni di cui agli art. 1, comma 1 L. 135/2012, art. 1, comma 449, secondo periodo L. 296/2006 e art. 26 comma 3 l. 488/1999, si riserva la piena facoltà di
a) procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all'annullamento d'ufficio in autotutela della procedura di gara, ovvero di non procedere alla proposta di aggiudicazione o di non stipulare il contratto qualora, nel corso della procedura fossero attivate nuove convenzioni stipulate da Consip o da Intercent-er, aventi parametri prezzo-qualità più convenienti rispetto a quelli della migliore offerta individuata, previa motivata valutazione della stessa stazione appaltante;
b) di valutare, con ampia discrezionalità e senza alcuna pretesa per il concorrente, in alternativa all'ipotesi sub a), la possibilità di una eventuale rinegoziazione della migliore offerta individuata nella procedura di gara, al fine di ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui all'art. 26, comma 3 L. 488/1999, delle nuove convenzioni quadro, nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e comunque previa verifica di congruità all'esito dell'eventuale ribasso negoziato. La stazione appaltante si riserva in ogni caso l'ampia facoltà di interrompere la rinegoziazione e di annullare d'ufficio l'intera procedura di gara.
7) Ai sensi dell'art. 89, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 i compiti essenziali di cui all'art. 2, punti a), b), c), d), e), f), o), p) e q) del Capitolato Speciale d'Oneri sono direttamente svolti dall'aggiudicatario in quanto inscindibili fra loro e rispetto ai processi educativo-didattici;
8) Il ribasso percentuale offerto è riferito al prezzo unitario a base d’asta di € 3.533,56 corrispondente al prezzo per la gestione mensile del servizio per sezione di scuola d’infanzia/nido, al netto di IVA ed oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso (pari ad € 9,06);
9) E' fatto obbligo all'affidatario di eseguire il contratto con l'impiego di persone in condizione di svantaggio come individuate dall'art. 2 del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Rimini con deliberazione n. 75 del 06/12/2012 "Approvazione Regolamento delle procedure di affidamento di servizi per l'inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio" e della deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 03/07/2012, con le modalità di cui all'art. 24 del disciplinare di gara;
10) il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Tutte le controversie, relative all'esecuzione del contratto, saranno attribuite all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Rimini;
11) per i pagamenti trova applicazione l'art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
12) il responsabile del procedimento è il dott. Massimo Stefanini.