Descrizione dell'appalto
La procedura ha ad oggetto la fornitura di gasolio da riscaldamento per le società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, e viene indetta da Ferservizi SpA società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, in nome e per conto di Trenitalia SpA, Rete Ferroviaria italiana SpA, Mercitalia Rail srl, Ferrovie del sud est e Servizi automobilistici srl e per conto delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane.
Il valore complessivo del presente affidamento è pari a 2 500 000,00 EUR (EUR duemilionicinquecentomila/00) IVA esclusa. L’accordo quadro che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di
stipula e un importo massimo pari a 1 250 000,00 EUR (EUR unmilioneduecentocinquantamila/00), IVA esclusa.
Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi DUVRI (determinazione n. 3/2008 dell’AVCP), trattandosi di accordo quadro si precisa che, al verificarsi dei presupposti, gli stessi saranno quantificati in sede di emissione dei relativi contratti applicativi.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di importo, agli stessi patti e condizioni, con uno o più atti unilaterali, per ulteriori massimo 1 250 000,00 EUR (EUR unmilioneduecentocinquantamila/00), IVA esclusa.
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di esercitare l'opzione di estensione temporale dell'accordo quadro, prima della naturale scadenza, per un massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, agli stessi patti e condizioni, con uno o più atti
unilaterali, nell’ipotesi in cui alla scadenza dello stesso non sia esaurito l’importo massimo stabilito.
Le suddette opzioni, qualora esercitate, saranno comunicate all'appaltatore con posta elettronica certificata almeno 10 giorni prima della scadenza dell'accordo quadro.
Resta ferma l’applicabilità dell’articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.
Con riferimento all’importo massimo dell'accordo quadro si precisa che l'aggiudicatario non avrà nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte delle prestazioni non richieste e conseguentemente non rese in sede di esecuzione dell'accordo quadro, nel caso in cui al momento della scadenza di questo ultimo, non sia stato consumato l'importo massimo dello stesso e qualsiasi sia l'ammontare delle prestazioni sino al momento richieste.