Informazioni complementari
Raggruppamenti sovrabbondanti
Al fine di evitare una possibile restrizione del novero dei concorrenti interessati alla partecipazione, nel caso di offerta presentata da Raggruppamenti Temporanei di Imprese («RTI») costituiti da due o più soggetti che singolarmente sono in possesso dei requisiti speciali per la partecipazione alla gara (cosiddetti RTI «sovrabbondanti»), la stazione appaltante richiederà ai soggetti raggruppati di presentare le motivazioni — in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia delle prestazioni richieste — che giustifichino il ricorso all’istituto del raggruppamento. La presentazione di offerta in raggruppamento «sovrabbondante» per poter essere valutata ed eventualmente ammessa, dovrà essere supportata da evidenze oggettive e insindacabili della effettiva convenienza per la stazione appaltante, sotto il profilo sia tecnico sia economico, della scelta dei concorrenti
Adempimenti tecnici preventivi alla fornitura – conformità tecnica di prodotto
La fornitura è subordinata al preventivo conseguimento della conformità tecnica di prodotto (ex certificato di omologazione) rilasciata dalla struttura tecnica competente di RFI, da perseguire a seguito della stipula del contratto e preventivamente alla fornitura, secondo l’iter dettagliato nell’articolo 23 bis dello schema di contratto allegato al Disciplinare di gara.
Se due o più imprese presentano domanda di partecipazione in RTI, qualora non tutti i soggetti che ne fanno parte abbiamo conseguito il certificato di conformità tecnica come sopra definito, in caso di aggiudicazione della fornitura, l’attivazione della stessa è subordinata al conseguimento della conformità tecnica di prodotto (ex certificato di omologazione), rilasciata dalla struttura tecnica competente di RFI, per tutte le componenti del raggruppamento.
Qualora il soggetto concorrente si avvalga totalmente del requisito relativo alla capacità tecnica di un’impresa ausiliaria in possesso della Conformità tecnica del prodotto, non sarà necessario ripetere l’iter per il conseguimento del certificato come sopra definito.