Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Concessione del servizio di gestione di aree urbane di sosta a pagamento, senza custodia e servizi complementari di bike sharing e navetta per la durata di anni sette. Comune di Milazzo
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzioneServizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Milazzo.
Codice NUTS ITG13 Messina
II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)L'avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4)Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
La procedura di gara ha ad oggetto l’affidamento in concessione, ai sensi degli articoli da 164 a 173 del D.Lgs. 18.4.2016 n.50 e ss.mm.ii, dei servizi di seguito sinteticamente descritti:
1. fornitura, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di un sistema tecnologico per il monitoraggio, il controllo e la gestione della sosta, in grado di fornire agli utenti, anche tramite pannelli a messaggio variabile, informazioni su localizzazione e livelli di occupazione degli stalli di sosta, nelle aree di sosta meglio specificate negli elaborati di gara;
2. emissione e gestione dei titoli di pagamento della sosta degli abbonamenti e dei permessi in abbonamento per i residenti;
3. attività di controllo della sosta (nonché di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta), effettuata tramite ausiliari del traffico opportunamente formati ed abilitati allo svolgimento del servizio conformemente alla normativa vigente in materia;
4. attività di prelievo degli incassi delle vigenti tariffe, nonché il versamento dei canoni concessori dovuti al Comune;
5. attività di Sportello al cittadino (Sportello Smart Mobility).
6. fornitura ed installazione di n.68 parcometri di nuova generazione dotati di tecnologia equivalente a quella descritta nell’apposita perizia alla quale si rinvia;
7. realizzazione della segnaletica stradale verticale e orizzontale finalizzata al servizio;
8. fornitura e collocazione di sensori wireless alimentati a batteria per il monitoraggio della presenza dei veicoli presso gli stalli a pagamento;
9. fornitura di n.4 minibus per l’istituzione di un servizio di bus navetta per il collegamento parcheggi di interscambio;
10. fornitura e messa in opera di n.72 biciclette a pedalata assistita e n.6 ciclo stazioni per istituire il servizio di bike sharing da attivare insieme al servizio della sosta a pagamento allegata perizia);
11. manutenzione ordinaria a straordinaria delle bike sharing, della segnaletica stradale dei parcometri e dell’ l’intero complesso tecnologico fino alla conclusione del contratto di concessione come dettagliato nel Piano di manutenzione e nel Capitolato speciale di gestione ai quali si fa rinvio.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)98000000 Altri servizi di comunità, sociali e personali, 98351000 Servizi di gestione di parcheggi
II.1.7)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8)LottiQuesto appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9)Informazioni sulle variantiAmmissibilità di varianti: sì
II.2)Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:Valore stimato, IVA esclusa: 14 385 173,64 EUR
II.2.2)OpzioniOpzioni: no
II.2.3)Informazioni sui rinnovi L'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell'appalto o termine di esecuzioneDurata in mesi: 84 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all'appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
1) Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2 % dell’importo del valore della concessione a base gara pari a 287 703,47 EUR, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6.9.2011, n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21.11.2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il c/c di tesoreria di cui all’IBAN IT06G0503482290000000001177;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
— http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
— http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
— http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
— http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico n.31 del 19.1.2018;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art.93 comma 5 del codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
— in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
— documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante,
— copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50 % per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2,lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile — e quindi è causa di esclusione — la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
Ai sensi dell’art.93, comma 6 del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del Contratto di Concessione, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art.93, comma 9, del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
10.2 All’atto della stipulazione del contratto di concessione, l’aggiudicatario deve presentare:
10.2.1 la garanzia definitiva di importo non inferiore al 10 % dell’importo contrattuale calcolato in relazione all’intero periodo della concessione. L’importo contrattuale, in applicazione analogica dell’articolo 167 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, sarà costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’Iva, quale corrispettivo oggetto della concessione, stimato sulla base del piano economico finanziario asseverato presentato in gara dall’aggiudicatario. Si rinvia, per quanto applicabile al disposto dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ad esclusione del sistema di incremento della garanzia previsto dal comma 1 del medesimo art.103;
10.2.2 la garanzia di cui all’art.103 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 «Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (CAR) comprensiva di RCT» da prestare con le modalità e gli importi previsti nel Capitolato speciale di concessione.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Il valore stimato della concessione, calcolato ai sensi dell’articolo 167 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è pari a 14 385 173,64 EUR. Detto importo è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
In relazione alla tipologia del servizio da appaltare non si ipotizza la sussistenza di rischi da interferenze, per cui i relativi oneri sono pari a 0.
Il servizio prestato dal concessionario è remunerato esclusivamente con le tariffe pagate dagli utenti che utilizzano le aree di sosta a pagamento e le bike sharing senza integrazioni.
Trattandosi di concessione con rischio operativo unicamente a carico del concessionario, la stazione committente, ai fini della sostenibilità finanziaria dell’intervento, ha calcolato sia i presunti ricavi derivanti dal pagamento delle tariffe da parte degli utenti del servizio sia i presunti costi ai quali è esposto il concessionario, tra i quali risulta quello del lavoro stimato in 5 397 386,94 EUR per 7 anni e con un rapporto di lavoro a 5 ore giornaliere (vedasi prospetto dei presunti ricavi e costi, depositato sul sito web del Comune di Milazzo, liberamente e gratuitamente scaricabile). Il costo del personale è stato determinato conformemente a quanto previsto dall’art. 23 comma 16 del Codice dei Contratti.
La ditta concessionaria avrà l’obbligo di corrispondere al concedente Comune di Milazzo un canone di concessione su base annua per l’intera durata della concessione. L’entità del canone da corrispondere in favore del concedente è oggetto di offerta al rialzo in sede di gara. La base di gara è fissata in un canone annuo pari a 184 952,23 EUR (centottantaquattromilanovecentocinquantadue/23), Il canone di concessione è soggetto a variazione nei casi indicati nel Capitolato speciale di concessione e nello schema di Contratto.
Oltre al canone concessorio di cui sopra, il Concessionario dovrà versare al Comune di Milazzo per tutta la durata del contratto la TOSAP nella misura complessiva di 868 560,00 EUR. Tale tassa di occupazione, quantificata dal Settore Finanze e tributi – Servizio Tributi — ed indicata nel documento allegato agli atti di gara, dovrà essere ratealmente versata dallo stesso Concessionario nei modi e termini che per il tramite del Settore Finanze e tributi medesimo saranno resi noti entro 30 gg dal concreto inizio del servizio. Nel caso di ritardo nel versamento anche di una rata TOSAP, il Comune di Milazzo ha diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva, escutendola per la somma dovuta e non versata gravata da interessi moratori, pretendendo il ripristino del valore iniziale .
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato ai concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2,lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per i quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23.4.2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23.4.2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16.3.1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
III.1.4)Altre condizioni particolariLa realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Il Concessionario è tenuto a promuovere, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, la stabilità occupazionale delle unità lavorative impiegate nella precedente concessione del servizio, impegnandosi ad assumere prioritariamente, laddove disponibili, gli stessi addetti a condizione che il loro numero e la loro qualifica (ausiliari della sosta) siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dal concessionario stesso e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del servizio.
Il Concessionario uscente ha impiegato per lo svolgimento del servizio n.24 addetti.
Al personale impiegato dovrà essere garantito l’ applicazione del CCNL di Settore.
In caso di mancato rispetto da parte del concessionario della presente Clausola Sociale il Concedente incorrerà nella penali previste dal presente Capitolato.
Il sopralluogo del territorio comunale ove avrà esecuzione il servizio è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengono formulate, ai sensi dell’art.79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è casa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, preferibilmente dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al Rup dott.ssa Francesca Santangelo mezzo E-mail fsantangelo@comune.milazzo.me.it e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente, recapito telefonico, recapito fax indirizzo E-mail, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 10:00 del giorno 9.11.2018.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati al concorrente con almeno 3 giorni di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità o dal soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
La Stazione Appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commercialeInformazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17.2.2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (Servizi gestione parcheggi).
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
La comprova del requisito degli operatori residenti in Italia è data dal registro della CCIAA.
III.2.2)Capacità economica e finanziariaLivelli minimi di capacità eventualmente richiesti: a) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2017-2016-2015) IVA esclusa non inferiore a 2 055 024,80 EUR. Ai sensi dell’art.83, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, si rappresenta che tale requisito è richiesto in quanto obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di sottoscrivere il contratto con un operatore dotato di adeguata esperienza imprenditoriale in considerazione della delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti. I requisiti richiesti sono proporzionati all’oggetto dell’appalto e tali da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice
— per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa,
— per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. Nel cado di RTI, il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria;
b) fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto della concessione riferito a ciascuno dei 3 esercizi di riferimento (2017-2016-2015) pari ad almeno 1 027 512,40 EUR, Iva esclusa. Il settore di attività oggetto della concessione è «servizio gestione parcheggi».
Ai sensi dell’art.83, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, si rappresenta che tale requisito minimo è richiesto in quanto obiettivo dell’Amministrazione comunale è anche quello di sottoscrivere il contratto con un operatore avente una capacità operativa specifica nel settore di attività nella quale rientra l’oggetto di gara, adeguata alle dimensioni e peculiarità del servizio da affidare in concessione.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice mediante:
Produzione di copia dichiarata conforme delle dichiarazioni annuali IVA per gli anni 2015/2016/2017 congiunte alle dichiarazioni dei redditi modello 740 ovvero del Modelo Unico corredate dalle relative ricevute di presentazioni. Alle suddette dichiarazioni, ove redatto, può essere allegato il bilancio o il «Conto economico» del bilancio.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 3 anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
III.2.3)Capacità tecnicaLivelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara, prestati negli ultimi 3 anni e comunque almeno un contratto per servizio relativo ad un comprensorio avente un numero di abitanti pari o superiore a quello oggetto di gara.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art.86 e all’allegato XVII parte II del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
— originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
— originale o copia autenticata dei certificati rilasciati dal committente privato con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
b) tecnici o organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell’operatore economico (anche responsabili del controllo della qualità) con le seguenti qualifiche: ingegnere gestionale, per un numero di unità minime pari a n 1.
La comprova del requisito è fornita mediante autodichiarazione del tecnico interessato;
c) possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, pertinente al seguente oggetto: servizio gestione parcheggi.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNICEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la Stazione Appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professioneLa prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2)Personale responsabile dell'esecuzione del servizioLe persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di proceduraAperta
IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronicaRicorso ad un'asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG 7627425E37
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appaltono
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivoTermine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 12.11.2018 - 12:00
Documenti a pagamento: no
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione21.11.2018 - 10:00
IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazioneitaliano.
Altro: I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a 200,00 EUR, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.1377 del 31.12.2016 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.43 del 21.2.2017 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione «contributi in sede di gara» e allegano la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offertain giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerteData: 22.11.2018 - 10:00
Luogo:
Centrale Unica di Committenza (CUC) presso Comune capofila San Filippo del Mela (Me) — Italia — Sicilia — Via Francesco Crispi 16 — 98044.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Sono ammessi a presenziare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.