a) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore a 12 500 000,00 EUR IVA esclusa; relativamente al requisito del fatturato, ai sensi dell’art. 83, co. 5 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che tale requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile in considerazione dell’importanza che rivestono i convogli diagnostici multifunzione ed i sistemi di misura in relazione alla sicurezza ed alla regolarità dell’esercizio ferroviario.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII), parte I) del codice:
— per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa,
— per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il modello unico o la dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4 del codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
In caso di partecipazione di concorrenti plurisoggettivi di cui all’art. 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del codice, il suddetto requisito deve essere posseduto cumulativamente sia dalla mandataria che dalle mandanti e comunque in misura maggioritaria dalla mandataria;
b) indice finanziario (da dichiarare nel DGUE)
Il concorrente per essere ammesso alla gara deve essere in possesso del requisito indicato al paragrafo II.5.2 della «Procedura di valutazione economico finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005 C» di cui è possibile prendere visione sul sito Internet dell’ente aggiudicatore: www.rfi.it seguendo il percorso — Qualificazione e gare — Regole e documentazione — Procedura di valutazione economico — finanziaria.
Il valore minimo accettabile del punteggio sintetico finale è pari a 18. A tal fine il concorrente, sull'ultimo bilancio approvato e depositato presso la C.C.I.A.A., dovrà eseguire l'autovalutazione economico finanziaria in base alla procedura sopra indicata utilizzando, per la comparazione, gli indici medi di riferimento (cod. ident. 7513):
— Roa (3,86 %),
— rotazione delle attività totali (75,57 %),
— liquidità corrente (113,62 %),
— copertura delle immobilizzazioni (88,37 %),
— autonomia finanziaria (20,55 %),
— esigibilità del passivo (67,45 %),
— indebitamento bancario (11,84 %),
— elasticità dei costi (31,05 %).
In caso di partecipazione di concorrenti plurisoggettivi di cui all’art. 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, detto requisito dovrà essere dichiarato e posseduto da ciascuna impresa costituente detti soggetti in misura almeno pari o superiore a 18.