È fatta salva la facoltà della Regione di esercitare le opzioni di cui al codice, se ne ricorrono i presupposti.
La stazione appaltante, si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del codice, di affidare all’aggiudicatario, nel triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale, servizi analoghi a quelli già originariamente affidati, a condizione che gli stessi siano conformi agli atti di gara con specifico riferimento al capitolato d’appalto, per gli ulteriori quantitativi di seguito indicati:
— lotto 3: 2 459 016,39 EUR.
La stazione appaltante, ove ravvisi, la necessità di ricorrere a tale facoltà, verifica il permanere dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del codice. A seguito di tale opzione la durata del contratto verrà incrementata di un anno.
Attesa tale facoltà, il valore dell’appalto, per la sola determinazione delle soglie di cui all’art. 35, in accordo con le indicazioni di cui all’art. 54, comma 4 del codice, è così complessivamente determinato:
— lotto 3: 12 459 016,39 EUR.
La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del codice, di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità purché il valore della modifica, nonché variante sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del predetto articolo del codice.
In caso di ricorso ad una o più delle suddette clausole facoltative, saranno utilizzate eventuali ulteriori dotazioni finanziarie.