VI.3.1 GARANZIA PROVVISORIA
La garanzia provvisoria di € 17.198,43 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (€ 859.921,68), può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente (art. 93, comma 1 del “Codice”).
VI.3.2 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 80,00 (euro ottanta) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64 del 17 marzo 2022, pubblicata al seguente link Gestione Contributi Gara - www.anticorruzione.it
VI.3.3 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
V.3.4) Clausole di autotutela
Il presente bando recepisce le Clausole di Autotutela di cui al Protocollo di Legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 Luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL che ai sensi della circolare dell'Assessorato Reg.le LL.PP. n° 593 del 31.01.2006 sono di seguito riportate:
-“La Stazione Appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n° 252/98. Qualora il Prefetto attesti, che tra i soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.”
-“Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92 del Decreto Legislativo n. 159/20011”.
-“Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L'Autorità è impegnata in virtù della sottoscrizione dell’Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine la Commissione di Gara, anche in assenza della valutazione dell'Autorità, da corso al procedimento di aggiudicazione. - L’accertamento di infrazioni alla normativa in materia da parte dell’impresa sarà oggetto di apposita comunicazione all’ANAC ed all’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici