Le prestazioni sono classificate in 3 categorie:
— missioni relative ad uno studio preliminare,
— missione abituale del progetto (completa o parziale),
— altre prestazioni particolari.
Le missioni abituali del progetto sono suddivise in 3 tipologie:
— missione abituale completa:
la missione abituale completa consiste nell'esecuzione dell'insieme delle prestazioni seguenti:
1) studio relativo al progetto preliminare;
2) studio relativo al progetto con fascicolo di esecuzione;
3) ottenimento del permesso regolamentare richiesto;
4) assistenza per la preparazione dei documenti della gara d'appalto;
5) controllo dell'esecuzione dei lavori;
6) assistenza per le operazioni di collaudo (provvisorio, definitivo);
7) altre prestazioni descritte al capitolo 3.3.8 delle specifiche tecniche;
8) prestazioni particolari descritte al capitolo 3.4 delle specifiche tecniche,
— missione abituale parziale «ab initio»:
quando il Parlamento europeo decide di ordinare solo 1 o varie delle seguenti prestazioni:
1) studio relativo al progetto preliminare;
2) studio relativo al progetto con fascicolo di esecuzione;
3) ottenimento del permesso regolamentare richiesto;
4) assistenza per la preparazione dei documenti della gara d'appalto;
5) controllo dell'esecuzione dei lavori;
6) assistenza per le operazioni di collaudo (provvisorio, definitivo);
7) altre prestazioni descritte al capitolo 3.3.8 delle specifiche tecniche;
8) prestazioni particolari descritte al capitolo 3.4 delle specifiche tecniche,
senza tuttavia ordinare l'insieme delle prestazioni che costituiscono una missione abituale completa, allora la o le prestazioni ordinate vengono considerate come costituenti una missione abituale parziale «ab initio»,
— missione abituale parziale «de facto»:
quando il Parlamento europeo ordina una missione abituale completa ma decide, durante l'esecuzione della missione ordinata, di non fare eseguire l'insieme delle prestazioni che costituiscono una missione abituale completa, allora le prestazioni già eseguite vengono considerate come costituenti una missione abituale parziale «de facto».
È espressamente convenuto che, se per un motivo qualsiasi, al contraente fosse affidata solo una missione abituale parziale, questi non potrà richiedere alcun tipo di indennità per via della non esecuzione della totalità delle fasi della missione.