Periodo di validità dell’offerta: gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note della stazione appaltante richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo della stazione appaltante).
Ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
Qualora l’aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi, entro il sopra citato termine o non aderisca all’invito a stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato dalla stazione appaltante o rifiuti o impedisca la stipula stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipula dello stesso contratto d’appalto ai sensi della vigente normativa antimafia, la stazione appaltante procede ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipula del contratto per colpa dell’aggiudicatario, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.
Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall’aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell’esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 8. Trova applicazione l’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché l’art. 25 bis della L.P. n. 2/2016.
Ai sensi dell’art. 48, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo quanto disposto dai commi 17, 18 e 19, non è consentita l’associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all’aggiudicazione. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché con l’esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l’affidamento di medesimi servizi.
In caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente nel termine di trenta giorni, secondo quanto previsto dai citati articoli.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso, a mezzo del portale: https://fiemmeservizi.acquistitelematici.it sono inviate ai concorrenti le comunicazioni relative alle ammissioni, esclusioni ed aggiudicazioni.